Di seguito riassumiamo vigenti normative che interessano la corretta conduzione degli impianti di produzione, accumulo, trattamento e distribuzione aria compressa.
Le figure coinvolte per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell’Utilizzatore finale e del datore di lavoro sono le seguenti:
Tutte le attrezzature in pressione, che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04 (vedi tabella 1), devono essere denunciate ad INAIL che deve fornire l’immatricolazione.
Il D.M. 329/04 prevede la denuncia di messa in servizio del recipiente in pressione ogni qualvolta ci
troviamo in presenza di:
Per la denuncia dimessa in servizio (immatricolazione) vanno compilati i seguenti documenti direttamente sul portale CIVA:
I seguenti documenti vanno allegati alla denuncia di messa in servizio (e sono indispensabili per la compilazione dei documenti sopra indicati):
Gli apparecchi privi dei necessari documenti devono essere messi fuori servizio.
Le attrezzature in pressione che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04 sono soggette a obbligo di verifica di riqualificazione periodica (come indicato in tabella 1). Una volta immatricolato l’impianto vanno richieste le verifiche compilando gli appositi moduli su CIVA.
Art. 2 comma 1 DM 11-4-2011 – Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Art. 12. – DM 329/04 – Verifiche di integrità (ogni10 anni) in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrità consiste nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
Art. 13. – DM 329/04 – Verifica di funzionamento (ogni 3-4 anni) in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio e nella constatazione della funzionalità delle valvole e degli accessori di sicurezza.
Tutte le attrezzature in pressione (anche quelle escluse dal campo di applicazione del DM 329/04) devono essere sottoposte a regolari controlli e manutenzioni come specificato dal DLgs 81/08.
L’art. 15 comma z) del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L’art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.
In particolare l’art. 71 impone che tutte le attrezzature siano sottoposte a regolare manutenzione e a controlli periodici “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”, i controlli devono essere effettuati da persona competente, inoltre I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 7. – Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l’hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l’attività di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio
2. L’utilizzatore è tenuto, in particolare, all’osservanza di quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l’attività di verifica l’elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all’articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonché tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l’esecuzione delle attività di verifica e controllo
b) consentire ai soggetti incaricati l’esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell’attività di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell’attività di verifica del riavvio di un’attrezzatura ed insieme già sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull’attrezzatura ed insiemi, il riavvio è condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
Come indicato D. Lgs. n° 152/06 non è consentito lo scarico in pubbliche fognature di acque contenenti più di 10 mg/l di idrocarburi (5 mg/l per scarico in acque superficiali); per cui per smaltire in fognatura le condense, degli impianti di produzione aria compressa con compressori lubrificati, è necessario adottare appositi dispositivi di purificazione delle acque di condensa o smaltire tali condense come liquidi inquinanti.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
ART. 133 (sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
ART. 134 (sanzioni penali)
5. Chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.